1. Al fine di tutelare il diritto allo studio dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo, le amministrazioni regionali e gli uffici scolastici regionali, in conformità con quanto disposto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, definiscono interventi diretti a:
a) combattere il fenomeno della dispersione scolastica;
b) favorire un'integrazione concreta degli alunni nell'ambito delle scuole in cui sono inseriti.