Art. 2.
(Diritto allo studio dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo).

      1. Al fine di tutelare il diritto allo studio dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo, le amministrazioni regionali e gli uffici scolastici regionali, in conformità con quanto disposto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, definiscono interventi diretti a:

          a) combattere il fenomeno della dispersione scolastica;

          b) favorire un'integrazione concreta degli alunni nell'ambito delle scuole in cui sono inseriti.